STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DELLA SCIENZA DEL SUOLO (SISS)

(approvato nella Assemblea del 28 novembre 1996)

Art. 1

(Fini dell'Associazione)

La Società Italiana della Scienza del Suolo (SISS) è un'Associazione eretta in Ente Morale riconosciuto con DPR n. 207 1 Febbraio 1957 registrato alla C.C. il 12 aprile 1957 (Reg. 105 foglio 28) e pubblicato nella G.U. 103 del 20 aprile 1957 e iscritta al n. 27 del registro delle persone giuridiche del tribunale di Firenze.

Ha lo scopo di promuovere il progresso, il coordinamento e la diffusione della Scienza del Suolo e delle sue applicazioni, e di favorire i rapporti e la collaborazione fra i cultori di essa. Per raggiungere tale scopo la Società:

  1. Indice convegni, congressi ed escursioni nelle quali sono prospettati, esaminati e discussi problemi, scientifici e tecnici e presentate relazioni sulle più notevoli ricerche scientifiche e realizzazioni tecniche;
  2. promuovere, attraverso le Commissioni, tutte quelle iniziative le quali si prefiggono lo studio e la risoluzione di determinati problemi, con particolare riguardo a quelli aventi per fine il coordinamento della ricerca nei diversi settori della scienza del suolo;
  3. mantiene i collegamenti sia con la Società Internazionale della Scienza del Suolo, sia con altre Istituzioni aventi analoghe finalità o dei punti programmatici comuni.

La SISS non ha scopo di lucro.

Art. 2

(Sezioni)

La Società Italiana della Scienza del Suolo si articola in Sezioni opportunamente disciplinate dal Regolamento.

Art. 3

(Sede della Associazione)

La Società Italiana della Scienza del Suolo ha sede in Firenze, presso l'Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo; la Segreteria amministrativa potrà essere posta in altro luogo con delibera del Consiglio.
 

Art. 4

(Soci)

Possono divenire Soci della SISS sia persone fisiche sia Enti o Associazioni che siano interessate allo studio del suolo. Salvo diversa decisione del Consiglio, Enti e Associazioni sono rappresentati, nella Società, da un solo delegato.

La qualità di Socio si consegue per domanda del Candidato e per approvazione del Consiglio. Le modalità vengono stabilite nel Regolamento.

L'iscrizione alla SISS comporta l'iscrizione alla Società Internazionale, salvo espressa volontà contraria del Socio.
 

Art. 5

(Doveri del Socio)

Ogni Socio, al momento della iscrizione, sceglie le Sezioni nelle quali intende svolgere la propria attività, così come stabilito dal Regolamento.

Il mancato pagamento delle quote relative a due annualità, comporta la decadenza della qualità di Socio.
 

Art. 6

(Organi della Associazione)

Sono organi della Associazione:

  1. l'Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio;
  3. la Giunta esecutiva;
  4. le Commissioni;
  5. il Collegio Sindacale.


Art. 7

(Assemblea)

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio, mediante invio, al domicilio dei Soci, d'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno almeno 15 giorni prima della data stabilita.

Sono compiti dell'Assemblea:

  1. stabilire i criteri informatori della attività sociale;
  2. approvare i bilanci consuntivi e preventivi;
  3. provvedere alla elezione del Presidente e degli altri membri del Consiglio, del Rappresentante della Società Italiana in seno alla Associazione Internazionale e del Collegio Sindacale;
  4. nominare il Presidente onorario e i Soci onorari, italiani e stranieri;
  5. discutere qualsiasi argomento di cui almeno tre soci abbiano chiesto l'inserimento nell'ordine del giorno;
  6. approvare i regolamenti interni predisposti dal Consiglio;
  7. decidere in merito alla alienazione dei beni Sociali.

L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno.

Può riunirsi altresì ogni qual volta il Consiglio lo ritenga opportuno o almeno dieci Soci ne facciano espressa richiesta.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche dello Statuto e lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione. Il verbale di tali assemblee dovrà essere redatto da un notaio. Hanno diritto al voto solo i Soci che siano in regola con il pagamento delle quote Sociali, all'atto dell'inizio dei lavori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti con la partecipazione di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto è necessaria la presenza di almeno la metà dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I Soci possono farsi rappresentare all'Assemblea da altri Soci mediante una delega scritta. La delega non può essere conferita ai membri del Consiglio e del Collegio Sindacale.
 

Art. 8

(Consiglio)

Il Consiglio è composto dal Presidente, dal Rappresentante nella Società Internazionale, da cinque membri eletti dall'Assemblea e dai Presidenti delle Commissioni. Fanno parte di diritto, con voto consultivo, il Presidente onorario e il Past President.

Sono compiti del Consiglio:

  1. amministrare la Società;
  2. nominare il Vicepresidente e il Segretario Tesoriere scelti tra i membri eletti;
  3. dare direttive alla Giunta esecutiva;
  4. proporre all'Assemblea dei Soci l'istituzione di nuove Commissioni permanenti o temporanee e la soppressione di altre esistenti;
  5. convocare l'Assemblea della Società;
  6. approvare i deliberati delle Commissioni;
  7. predisporre i Regolamenti d'attuazione dello Statuto da presentare all'Assemblea per l'approvazione.

Per la valida costituzione delle riunioni del Consiglio sarà necessaria la presenza almeno della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente. 

Art. 9

(Giunta esecutiva)

È composta dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario Tesoriere. Il Presidente rappresenta legalmente la Società, convoca e presiede l'Assemblea e ne fa eseguire le decisioni. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono espletate dal Vicepresidente. Compito della Giunta e quello di trattare gli affari correnti in rapporto alle istruzioni del Consiglio.
 

Art. 10

(Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi; verranno eletti altri due Sindaci supplenti.
 

Art. 11

(Commissioni)

L'attività di ogni Sezione è coordinata dalla rispettiva Commissione.

Le Commissioni vengono elette dagli iscritti alle singole Sezioni in regola con le quote Sociali.

Le Commissioni potranno tenere riunioni speciali per la discussione e la messa a punto di programmi di lavoro, incontri, simposi, ecc..

Ciascuna Commissione è composta da cinque membri che eleggono un Presidente ed un Segretario.

I deliberati delle Commissioni devono essere sottoposti alla approvazione del Consiglio della Società.
 

Art. 12

(Modalità di voto)

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano; su richiesta di almeno un terzo dei presenti aventi diritto al voto, si presenterà ricorso al voto segreto.

La votazione per le elezioni alle cariche Sociali è fatta a scrutinio segreto. Le elezioni potranno altresì essere effettuate a mezzo del servizio postale con le cautele che saranno di volta in volta indicate.
 

Art. 13

(Patrimonio Sociale)

Il patrimonio della Associazione è costituito da:

  1. le quote dei Soci;
  2. i contributi volontari;
  3. i lasciti e le donazioni;
  4. i mobili e gli immobili acquistati con fondi della Società;
  5. le pubblicazioni fatte a cura della Società.

I beni della Società dovranno essere descritti in inventario da tenersi a cura del Segretario.

Art. 14

(Bilancio)

Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere approntati dal Consiglio non oltre il secondo mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario e, previo parere del Collegio Sindacale, trasmessi per l'approvazione all'Assemblea ordinaria che dovrà tenersi entro il primo semestre.
 

Art. 15

(Durata delle cariche Sociali)

Il Presidente, i membri del Consiglio, il Collegio Sindacale e i membri delle Commissioni, restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
 

Art. 16

(Modifiche allo Statuto)

Lo Statuto può essere modificato su proposta di almeno un decimo dei Soci.

 

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