REGOLAMENTO DELLA SOCIETÀ

(approvato dall'assemblea dei Soci del 4 giugno 1997)

Art. 1
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio della SISS si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente, il quale redige l'ordine del giorno e lo comunica per lettera 15 giorni prima della data fissata per la riunione. Almeno quattro membri del Consiglio possono comunque chiederne la convocazione.
Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei membri effettivi. I Presidenti delle Commissioni, in caso di impedimento, possono farsi rappresentare con delega scritta da un componente della propria Commissione. Il Delegato non avrà diritto di voto e non parteciperà alla costituzione del numero legale.
Il Presidente è tenuto a mettere all'ordine del giorno della successiva riunione di Consiglio qualsiasi argomento, inerente l'attività e gli scopi della Società, che sia richiesto per iscritto da almeno due membri del Consiglio o da almeno 10 Soci.
I Sindaci sono invitati a tutte le sedute del Consiglio alle quali partecipano senza diritto al voto. Sono tenuti a presenziare quando all'ordine del giorno figurino questioni finanziarie.
Il verbale delle adunanze del Consiglio o parte di esso possono essere approvati seduta stante.
I Soci vengono informati dell'attività del Consiglio periodicamente, tramite il Bollettino di cui all'art. 6.

Art. 2
(Durata e incompatibilità di cariche sociali)

La stessa carica sociale non è rinnovabile per più di due mandati consecutivi.
I Soci eletti contemporaneamente nel Consiglio della SISS e nelle Commissioni sono tenuti ad optare per una delle due cariche.

Art. 3
(Sezioni)

La Società Italiana della Scienza del Suolo si articola nelle seguenti sezioni:

  1. Fisica del Suolo
  2. Chimica del Suolo
  3. Biologia del Suolo
  4. Fertilità del Suolo e nutrizione delle piante
  5. Genesi, classificazione e cartografia del Suolo
  6. Tecnologia e conservazione del Suolo
  7. Mineralogia del Suolo
  8. Suolo e ambiente

L'istituzione di nuove Sezioni e la soppressione di quelle esistenti vengono deliberate dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio.

Art. 4
(Altri Organismi)

La Società può istituire Sottocommissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici.
Le Sottocommissioni sono istituite su ampie tematiche di interesse generale e trasversale a diverse Sezioni.
I Gruppi di Lavoro sono costituiti su argomenti di interesse specifico e pertinente ad una o più Sezioni.
Le Sottocommissioni e i Gruppi di lavoro sono istituiti su proposta del Consiglio, e successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.
I Comitati Tecnici sono istituiti per delibera del Consiglio per occuparsi, su delega dello stesso, di particolari tematiche di interesse della Società.
Le Sottocommissioni, i Gruppi di Lavoro ed i Comitati Tecnici possono rivestire carattere permanente o temporaneo, potendo essere trasformati o revocati dagli stessi Organi che li hanno istituiti.
Ogni Organismo individua nel suo seno un Coordinatore la cui nomina viene sottoposta ad approvazione del Consiglio.
Il Coordinatore informa il Consiglio tramite il Presidente, ed i Soci, tramite il Bollettino della Società, dell'attività dell'organismo. Annualmente tiene una relazione sull'attività all'Assemblea dei Soci.

Art. 5
(Pubblicazioni della Società)

Il patrimonio di pubblicazioni della Società è costituito da:

  1. Bollettino della SISS, monografie ed Atti di manifestazioni scientifiche pubblicati a cura della Società;
  2. Pubblicazioni acquistate dalla Società o che comunque pervengano in suo possesso.

Tutte le pubblicazioni della Società sono depositate presso la biblioteca dell'Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo di Firenze e sono disponibili alla consultazione nell'orario di apertura al pubblico del predetto Istituto.
Per la distribuzione delle pubblicazioni vengono stabilite di volta in volta dal Consiglio le condizioni in ragione dell'opportunità e delle possibilità finanziarie della Società.

Art. 6
(Bollettino)

La Società pubblica il "Bollettino della Società Italiana della Scienza del Suolo", che viene distribuito gratuitamente ai Soci.
Il Bollettino pubblica le notizie previste dallo Statuto, le informazioni relative all'attività delle Commissioni e degli altri Organismi, le rubriche aperte al contributo di tutti i Soci su temi e avvenimenti di interesse della Società, nonché articoli divulgativi e brevi lavori originali e inediti.
La pubblicazione del Bollettino viene curata da un Comitato di redazione, composto dal Presidente della Società, dal Segretario e da 3 membri nominati dal Consiglio. Quest'ultimo stabilisce i contributi per la stampa e le norme di collaborazione alle quali dovranno attenersi coloro che intendono presentare lavori per la pubblicazione. Il Comitato resta in carica per tre anni ed i suoi membri non sono rieleggibili per più di due mandati successivi.

Art. 7
(Iscrizione alla Società)

Le domande di ammissione alla Società devono recare la firma di due Soci presentatori ed essere accompagnate dal curriculum e dall'elenco delle pubblicazioni del richiedente nel caso di persone fisiche (Soci ordinari). Ogni Socio ordinario può essere iscritto a non più di tre sezioni.
Persone giuridiche e Istituzioni in genere possono chiedere l'iscrizione alla Società in qualità di Soci sostenitori e sono iscritti di diritto a tutte le sezioni. Non partecipano alle assemblee e alle elezioni ma hanno diritto a far intervenire alle iniziative della Società un numero massimo di cinque delegati alle condizioni di iscrizione riservate ai Soci ordinari. Possono altresì acquistare un numero illimitato di pubblicazioni della Società delle serie a pagamento con lo sconto riservato ai Soci.
Tutte le domande di ammissione alla Società sono sottoposte all'approvazione del Consiglio. Il Presidente può accogliere in via eccezionale le domande di persone giuridiche, sottoponendole successivamente a ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
Su proposta del Consiglio Direttivo l'Assemblea ordinaria dei Soci può conferire la qualifica di Socio onorario a personalità che si siano particolarmente distinte per il contributo dato nel campo della Scienza del Suolo. Il numero dei Soci onorari non può superare il due per cento di quello dei Soci ordinari.

Art. 8
(Quote sociali)

I Soci sono tenuti al versamento delle quote sociali nella misura stabilita dal Consiglio, entro il mese di febbraio di ogni anno. I Soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
Alla fine del primo semestre, ai Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali, verrà inviato un sollecito. Al Socio che non tenesse conto di esso, verrà sospeso l'invio delle pubblicazioni.
I Soci morosi da due anni verranno dichiarati decaduti con delibera del Consiglio. Essi ne riceveranno comunicazione scritta.
Il Consiglio può ammettere in casi eccezionali periodi di morosità più prolungati, fermo restando che pagamenti ritardati e parziali delle quote vanno a compensare la parte più arretrata del debito sociale.
Le dimissioni, presentate per iscritto, valgono a decorrere dall'anno successivo e non esimono il Socio dal pagamento di eventuali quote arretrate.

Art. 9
(Elezioni)

Alle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali partecipano tutte le persone fisiche (Soci ordinari) in regola con il pagamento delle quote sociali e i Soci onorari.
Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali si svolgono ogni tre anni nell'autunno precedente il triennio relativo all'esercizio delle stesse cariche.
Almeno sei mesi prima delle elezioni il Consiglio Direttivo istituisce un "Comitato elettorale che ha la funzione di accertare la disponibilità dei Soci a candidarsi e a prestare la loro opera nell'interesse della Società.
Il Comitato elettorale, composto dal Presidente e da tre Consiglieri, agisce di concerto con i Presidenti delle singole Commissioni.
Il Comitato predispone un elenco di candidati per ogni singola carica elettiva. Di ogni nominativo può predisporre anche un brevissimo profilo da inviare al corpo elettorale.
Le elezioni si svolgono nel corso di un'assemblea ordinaria ed è consentito il voto per corrispondenza purché venga garantita la segretezza dello scrutinio.
Le schede elettorali vengono inviate solo ai Soci in regola con le quote sociali. E' consentito mettersi in regola con il pagamento della quota sociale, acquistando il diritto al voto, anche durante l'Assemblea ordinaria convocata ai sensi del precedente comma. In nessun caso possono slittare i termini per l'espressione del voto, anche se esso avviene per corrispondenza.
Ogni socio ordinario riceve più schede elettorali, una delle quali serve ad indicare il nome del Presidente, del rappresentante presso la Società Internazionale, dei Consiglieri e dei Sindaci effettivi e supplenti. Il socio riceve inoltre una scheda per ogni Commissione alla quale aderisce, nella quale non può indicare più di tre nomi.
Lo scrutinio viene effettuato al termine dei lavori dell'apposita Assemblea ordinaria, che provvede a designare i Soci scrutinatori.

Art. 10
(Convegno Annuale)

In occasione dell'Assemblea annuale la Società organizza un convegno. L'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio approva il tema del convegno, e la Sede in cui avrà luogo.

Art. 11
(Modifiche del regolamento)

Le modifiche al presente regolamento vengono deliberate dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio.
Le proposte di modifica devono essere comunicate ai Soci almeno un mese prima della data dell'Assemblea che deve discuterle.

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